Le novità per i fondi Perseo-Sirio ed Espero

Comunicati gli aggiornamenti riguardanti la previdenza complementare dei lavoratori della PA, della sanità e della scuola (INPS, messaggio 5 settembre 2025, n. 2601).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato le novità riguardanti i fondi Perseo-Sirio (lavoratori della PA e della sanità) ed Espero (lavoratori della scuola).

In particolare, il Fondo Perseo-Sirio ha ottenuto l’autorizzazione alla modifica della modalità di rivalutazione delle posizioni di previdenza complementare. Più nel dettaglio, la modifica prevede l’applicazione, alle quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) destinate al fondo di previdenza complementare, del rendimento netto realizzato dai singoli comparti di investimento scelti dagli associati.

Di conseguenza, l’INPS segnala che è stato aggiornato l’applicativo informatico dedicato alla previdenza complementare. La nuova versione dell’applicativo permette di rivalutare le posizioni individuali con i comparti di investimento scelti dagli aderenti, senza fare più riferimento al paniere di fondi comunicato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Invece, il Fondo Espero ha comunicato che dal 1° novembre 2024 è attivo un nuovo comparto di investimento denominato “Dinamico”. Tale comparto opera in modo analogo ai due comparti già attivi presso il Fondo stesso, ossia “Garanzia” e “Crescita”.

 

 

 

CCNL Scuola: nuovo incontro per il rinnovo

Oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro per il personale amministrativo e tecnico Afam

Il 4 settembre si è tenuto un nuovo incontro all’ARAN per il rinnovo del CCNL Scuola Pubblica.
L’oggetto dell’incontro è stato l’orario di lavoro del personale tecnico amministrativo (TA) delle istituzioni AFAM. Tra le proposte vi  è quella dell’orario settimanale fino a 48 ore, inclusi gli straordinari, per un periodo di sei mesi.

Secondo i sindacati, invece, sarebbe necessaria l’introduzione, in via sperimentale, della settimana lavorativa corta su quattro giorni.

Particolare attenzione è stata, infine, posta sulle condizioni lavorative degli accompagnatori al pianoforte e dei tecnici di laboratorio, al fine di migliorare  le loro condizioni lavorative in particolare modo porre delle modifiche sull’orario di lavoro settimanale di 36 ore (orario tipico del personale TA).

Ebinter Umbria: al via il corso di formazione antincendio 

Corso Antincendio Base gratuito per le aziende del terziario dell’Umbria

L’Ente Bilaterale del Terziario della Regione Umbria organizza, per tutte le aziende iscritte al fondo, un corso gratuito Antincendio Base di livello 2.

Per chi non è iscritto al fondo, ma è socio di Confcommercio Umbria, il costo del suddetto corso è di 126,00 euro iva inclusa. Per coloro i quali non sono soci è di 140,00 euro

Il corso si svolgerà in parte in modalità online (il giorno 11 settembre, dalle 8:30 alle 13:30) e in parte in presenza (il giorno 12 settembre, dalle 9:00 alle 12:00).

Al termine del corso, a chi avrà frequentato almeno il 90% delle ore, verrà rilasciato un attestato che ha validità di 5 anni, scaricabile tramite la piattaforma digitale EPLAN.

Riforma degli ordinamenti professionali: tre Decreti di Delega approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, rinviando l’esame di quello relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 Settembre 2025, n. 140).

Riforma dell’ordinamento forense

 

In particolare è stato approvato un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo introduce importanti novità per la professione di avvocato. Vengono ribaditi i principi di libertà e indipendenza dell’avvocato e viene ripristinato il giuramento professionale. Le attività di consulenza e assistenza legale sono considerate esclusive dell’avvocato se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.

La delega prevede che l’emanazione e l’aggiornamento del codice deontologico siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforza la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche per gli avvocati che operano in associazioni o società professionali.

Si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

 

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

 

Viene disciplinata la possibilità per gli avvocati di partecipare a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge mantiene l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità, ampliando il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato, aggiungendo cariche come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. La disciplina degli avvocati degli enti pubblici viene armonizzata, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

Riforma della disciplina generale degli ordinamenti professionali

 

Un altro disegno di legge delega il Governo per una revisione e un riordino organici delle normative vigenti sugli ordinamenti professionali. L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. La delega dovrà essere attuata entro 24 mesi. Tra gli aspetti principali si segnalano:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale

 

Il terzo testo mira a una ampia rimodulazione del sistema delle professioni sanitarie, riguardante sia l’aspetto formativo che quello ordinistico, con l’obiettivo primario di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di assicurare elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni del testo vi è una revisione complessiva del sistema formativo. Ciò implica un aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, finalizzato a renderli più consoni alle esigenze della sanità moderna e a integrarli con le nuove tecnologie.
In merito alla responsabilità professionale, il disegno di legge modifica la disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario per morte o lesioni personali. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, viene limitata ai soli casi di colpa grave. Questa limitazione è condizionata al rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico assistenziali, a patto che tali raccomandazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Infine, il testo introduce un nuovo articolo specifico sulla colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado.

In arrivo il nuovo decreto legge sui flussi migratori

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, con disposizioni, tra l’altro, per rafforzare il contrasto al reclutamento e all’impiego illegale di manodopera straniera (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 settembre 2025, n. 140).

Il Consiglio dei ministri, riunito nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

 

Diverse le novità in arrivo, tra cui si segnalano disposizioni volte a rafforzare la protezione degli gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A tal proposito, infatti, è previsto l’ampliamente da 6 a 12 mesi della durata del permesso di soggiorno. Allo stesso modo, per ragioni di coerenza sistematica, si prevede l’estensione da 6 mesi a 12 mesi della durata dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per quelli per vittime di violenza domestica.

 

Ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e alle vittime di violenza domestica è riconosciuta anche la possibilità di richiedere l’assegno di inclusione.

 

Rivista la decorrenza del termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato: tale termine decorrerà dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda.

 

Inoltre, il controllo attualmente prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni rese per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, nulla osta per ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

 

Nei procedimenti per l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, sono messi a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di richieste (massimo 3 richieste di nulla osta, come utenti privati, da parte dei datori di lavoro) previsti già in via sperimentale per il solo anno 2025. Tali meccanismi si estendono anche al lavoro stagionale subordinato.

 

Il diritto del lavoratore straniero a soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa è esteso anche ai casi di “attesa” della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

 

Avrà cadenza triennale e non più annuale il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale.

 

Si pongono stabilmente al di fuori del meccanismo delle quote l’ingresso e il soggiorno di lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o grandi anziane. Si prevede inoltre che, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, tali lavoratori possono svolgere esclusivamente l’attività autorizzata e possono cambiare datore di lavoro solo con autorizzazione degli Ispettorati territoriali del lavoro.

 

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 giorni a 150 giorni, in linea con quello previsto di nove mesi previsto dalla normativa europea.

 

Infine, è prorogato di due anni, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa Italiana (CRI) per la gestione dell’hotspot di Lampedusa.

Rappresentanza doganale: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

Con una nuova circolare l’Agenzia delle dogane aggiorna le istruzioni sulla rappresentanza doganale diretta e indiretta, specificamente in riferimento agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024 con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella doganale dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale (Agenzia delle dogane, circolare 2 settembre 2025, n. 22).

Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza

 

La normativa unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, prevedendo due forme di rappresentanza:

  • rappresentanza diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • rappresentanza indiretta, nella quale rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, il legislatore nazionale ha disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione. Una regola specifica si applica agli operatori non stabiliti nel territorio unionale: essi devono farsi rappresentare esclusivamente da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta. Tale rappresentante non può, a sua volta, nominare una terza persona, poiché deve agire per conto dell’effettivo importatore della merce.
Le condizioni per ottenere l’abilitazione sono considerate già assolte per alcune categorie di soggetti, i quali devono comunque presentare un’espressa richiesta tramite un apposito formulario. Tali categorie sono:

  • Spedizionieri doganali;
  • Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.);
  • Operatori Economici Autorizzati (AEO), limitatamente a quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 38 c. 2 lettera a) del CDU.

Se la richiesta di abilitazione viene prodotta dopo più di tre anni dall’ottenimento del titolo professionale o dello status AEO, deve essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.
I soggetti che non rientrano in queste categorie devono presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane competente, allegando la medesima dichiarazione sostitutiva.

 

L’ufficio locale verifica il possesso dei requisiti, valutati nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza:
– l’assenza di condanne penali passate in giudicato per specifici delitti non colposi;

– l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, purché commesse nell’ambito di attività doganali;
– il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali.
Per assolvere al terzo requisito, il richiedente deve soddisfare una delle due seguenti condizioni alternative:

  • il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta;
  • il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia. 

L’iter istruttorio per il rilascio deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’Ufficio centrale rilascia l’abilitazione e iscrive il soggetto in un’apposita banca dati con un codice identificativo. In caso di esito negativo, il richiedente ha 30 giorni per produrre osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni.

 

L’abilitazione è valida esclusivamente sul territorio nazionale. Per il mantenimento dell’abilitazione, il titolare deve espletare un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante e frequentare, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie accreditate dall’ADM.

 

La sospensione dell’abilitazione, per un massimo di sei mesi, può essere disposta dal Direttore Territoriale in caso di condanna non definitiva.

 

La revoca viene avviata in caso di perdita dei requisiti. Per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta implica la contestuale sospensione o revoca della patente di Spedizioniere doganale.

 

Infine, viene sancito il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego

CCNL Igiene Ambientale: proclamato lo sciopero nazionale

 

Fallita la mediazione tra Sindacati e Associazioni datoriali: le ragioni dello sciopero del 17 ottobre

Lo scorso 1° agosto 2025 si è interrotta la trattativa tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e le Associazioni datoriali Cisambiente, Assoambiente e le Centrali Cooperative per il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali.

Dopo mesi di negoziati inconcludenti, le imprese e i datori di lavoro, ignorando le proposte della piattaforma sindacale, hanno mostrato una totale mancanza di volontà nel rinnovare il contratto. Tale atteggiamento ha condotto i sindacati a proclamare uno sciopero nazionale per il giorno 17 ottobre 2025, che coinvolgerà tutte le imprese pubbliche e private del settore.

Le OO.SS. ritengono che il rinnovo del CCNL sia urgente e necessario per rispondere ai cambiamenti del settore e alle esigenze di tutela dei lavoratori del settore. 

In particolare, i sindacati enunciano le motivazioni dello sciopero che riguardano sicurezza e salute sul lavoro, sviluppo della classificazione del personale, adeguamento dei salari ormai intaccati dall’inflazione, miglioramento delle tutele per i lavoratori degli impianti e degli appalti, sviluppo del welfare aziendale e di un sistema di indennità ed infine rafforzamento del diritto di sciopero.

Le Sigle sindacali si oppongono a qualsiasi tentativo di trasformare il contratto in uno strumento che favorisca la precarietà o la flessibilità senza regole, riducendo conseguentemente le tutele e i diritti dei lavoratori. L’obiettivo è ottenere un contratto che favorisca la crescita e la coesione tra tutti gli attori del settore.

CCNL Scuola Pubblica: siglato accordo per il riparto delle risorse del fondo Fun 2023/2024

Contrasto sulle retribuzioni dei dirigenti scolastici per l’anno 2024/2025 e intesa su riparto fondi solo per l’anno 2023/2024

Lo scorso 3 settembre 2025 si è svolto l’incontro presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito incentrato sulla ripartizione del Fondo Unico Nazionale per i Dirigenti scolastici per l’anno 2024/2025. L’obiettivo dell’incontro era la sottoscrizione di un’ipotesi di contratto integrativo. 

La Sigla sindacale ha espresso la propria contrarietà e ha rifiutato di firmare l’accordo proposto, ritenendo inaccettabile l’eccessiva disparità retributiva tra le diverse fasce di complessità scolastica. In particolare, la OO.SS. sottolinea che:

– la differenza di retribuzione variabile tra le scuole di fascia A e quelle di fascia C è di circa 8.000,00 euro;

– l’indennità di risultato per una reggenza in una scuola di fascia A può superare di 3.500,00 euro la retribuzione variabile di una scuola di fascia C.

I Sindacati ritengono che le risorse aggiuntive del FUN per il 2024/2025 dovrebbero essere utilizzate per ridurre le suddette disuguaglianze.

A causa del mancato raggiungimento di un’intesa e dunque della firma, è stato fissato un nuovo incontro per giovedì 11 settembre 2025.

E’ stato, invece, siglato l’accordo integrativo per l’utilizzo delle risorse del FUN 2023/2024.

Circa 5,5 milioni di euro sono stati destinati ad aumentare la retribuzione fissa, mentre 3,8 milioni di euro sono stati usati per incrementare la retribuzione di risultato.

In conclusione, le OO.SS. hanno affermato che l’accordo in oggetto permetterà il pagamento dell’indennità di risultato per l’anno scolastico 2023/2024 e l’adeguamento dei compensi alle nuove fasce nazionali.

Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi: ulteriori imprese ammesse

L’INPS elenca le ulteriori imprese ammesse alla fruizione dell’agevolazione contributiva connessa ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) a valere sulle risorse residue dell’anno 2017 (INPS, messaggio 3 settembre 2025, n. 2568).

Relativamente allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), l’INPS comunica che, dalla rilevazione contabile effettuata sulle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

 

Conseguentemente, è stato possibile, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzare l’ammissione allo sgravio in questione per ulteriori imprese, elencate nell’allegato al messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

 

In particolare, i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2017, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;

  •  nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, le descritte operazioni di conguaglio, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 dicembre 2025.